- SURROGA Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia autorizzata abbia concesso una garanzia contro rischi non-commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore sul territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore in base alla garanzia concessa, quest'ultima Parte riconoscera' la surroga dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente. In relazione al trasferimento di pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua agenzia autorizzata in virtu' di tale cessione, verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-07-05;302~accordo-art7 · fonte del testo