[1]in vigore

[2]1. Il presente protocollo e' sottoposto all'adozione degli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.

[3]2. Gli Stati membri notificano al Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo.

[4]3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato, membro dell'Unione europea al momento dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo, che procede per ultimo a detta formalita'. Tuttavia, se la convenzione non e' entrata in vigore a quella data, il protocollo entra in vigore nello stesso giorno in cui entra in vigore la convenzione stessa.

Testo vigente dal 25 ottobre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-09-29;300~protocollo-art9 · fonte del testo