- Le due Parti collaboreranno per impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di opere d'arte e di altri beni culturali, e concordano di prendere a tal fine le opportune misure. In tale contesto, Esse esamineranno la possibilita' di istituire, qualora necessario, uno specifico gruppo di lavoro.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;300~accordo-art8 · fonte del testo