- Le due Parti incoraggeranno ogni possibile collaborazione nei settori della musica, della danza, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti, l'impiego di agevolazioni e la partecipazione a Festival, rassegne cinematografiche, spettacoli ed altri eventi di rilievo.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;300~accordo-art11 · fonte del testo