[1]bilaterali e multilaterali

[2]1. Le Parti, per adempiere agli obblighi che incombono loro in virtu' della presente Convenzione, devono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o altri accordi, in vigore o stipularne di' nuovi. 2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare ai sensi di un accordo bilaterale o multilaterale. se del caso, misure piu' rigorose di quelle richieste dalla presente Convenzione.

Testo vigente dal 14 marzo 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2002-02-20;30~convenzione-art24 · fonte del testo