- Diritto all'abitazione. Per garantire l'effettivo esercizio del diritto all'abitazione, le Parti s'impegnano a prendere misure destinate: 1 a favorire l'accesso ad un'abitazione di livello sufficiente; 2 a prevenire e ridurre lo status di "senza tetto" in vista di eliminarlo gradualmente; 3 rendere il costo dell'abitazione accessibile alle persone che non dispongono di risorse sufficienti.

Testo vigente dal 23 febbraio 1999

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1999-02-09;30~art31 · fonte del testo