Nel caso in cui una delle due Parti Contraenti abbia proceduto, a favore di un suo investitore, a pagamenti per effetto di una garanzia assicurativa concessa per rischi non commerciali connessi ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima - sotto riserva di opposizione del reciproco diritto di ripetizione delle imposte, tasse e contributi non assolti e dovuti - ne accettera' la surrogazione nei diritti all'investitore fino a concorrenza dell'intero ammontare della garanzia concessa. Ai trasferimenti effettuati per effetto di tale surrogazione, si applicheranno rispettivamente gli Articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;30~accordo-art7 · fonte del testo