[1]dei Partecipanti Non Ufficiali

[2]1. Per il personale dei Partecipanti Non Ufficiali valgono le stesse disposizioni previste agli articoli 13 e 14 del presente Accordo e relative al riconoscimento delle patenti di guida e alla frequenza al sistema scolastico nazionale e a corsi universitari. 2. Unicamente al personale delle amministrazioni pubbliche territoriali estere che non abbia la cittadinanza italiana o la residenza nel territorio italiano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente Accordo. 3. In assenza di intese esplicite circa il numero dei membri del personale di ogni singolo Partecipante Non Ufficiale, lo Stato ospitante puo' esigere che questo sia mantenuto nei limiti Corrispondenti alle effettive esigenze del Partecipante stesso.

Testo vigente dal 25 gennaio 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;3~accordo-art18 · fonte del testo