di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale al quale aderiscono le due Parti Contraenti o da norme di diritto internazionale generale, verranno applicate alle Parti Contraenti ed ai loro investitori le disposizioni di volta in volta piu' favorevoli al loro caso. 2. Qualora una Parte Contraente, per effetto di leggi, regolamenti o di altre disposizioni o contratti specifici, abbia adottato per gli investitori dell'altra Parte Contraente, una normativa piu' favorevole di quella prevista dal presente Accordo, sara' applicato il trattamento piu' favorevole.

Testo vigente dal 25 luglio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-07-05;299~accordo-art12 · fonte del testo