1 In base al rapporto del Comitato di esperti indipendenti, il Comitato dei Ministri adotta una risoluzione a maggioranza dei votanti. Se il Comitato di esperti indipendenti accerta un'attuazione non soddisfacente della Carta, il Comitato dei Ministri adotta, a maggioranza di due terzi dei votanti, una raccomandazione destinata alla Parte contraente chiamata in causa. In entrambi i casi, possono partecipare al voto solo le Parti contraenti della Carta. 2 Su richiesta della Parte contraente chiamata in causa, il Comitato dei Ministri puo', qualora il rapporto del Comitato di esperti indipendenti sollevi nuovi problemi, decidere a maggioranza di due terzi delle Parti contraenti della Carta, di consultare il Comitato governativo.

Testo vigente dal 15 settembre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-08-28;298~protocollo-art9 · fonte del testo