soli fini dell'immatricolazione alle Universita', Politecnici e istituti di Istruzione Superiore italiani, i diplomi finali rilasciati dalle competenti autorita' cantonali o federali conseguiti in base ad esame di maturita' dagli allievi delle Scuole svizzere di cui all'elenco allegato sono equiparati ai diplomi finali italiani dell'istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Testo vigente dal 20 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;294~scambio-di-lettere-2-art2 · fonte del testo