1. Per il controllo doganale, sanitario e di frontiera saranno applicate le disposizioni degli Accordi internazionali a cui aderiscono ambedue le Parti contraenti e per la soluzione delle questioni non regolate da questi Accordi saranno applicate le leggi interne di ognuna delle Parti contraenti. 2. I trasporti di malati gravi, i trasporti regolari di viaggiatori a mezzo autobus, nonche' i trasporti di animali e merci deperibili avranno la precedenza al controllo doganale, sanitario e di frontiera.

Testo vigente dal 28 luglio 1988

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-07-08;293~accordo-art18 · fonte del testo