servizi previsti alle lettere a) e b, del precedente Art. 10 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione. In tali casi il conducente dell'autobus deve avere presso di se' un elenco nominativo dei viaggiatori. Non e' richiesta autorizzazione anche nel caso di sostituzione di autobus in avaria con un altro autobus, secondo le norme stabilite dalla Commissione Mista di cui all'Art. 28 del presente Accordo. Nel caso prevista dalla lettera c) dello stesso Art. 10 del presente Accordo, l'Autorita' competente del Paese in cui, ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovra' chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte contraente. Le Autorita' competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'Art. 28 del presente Accordo.

Testo vigente dal 31 ottobre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-10-06;292~accordo-art11 · fonte del testo