All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni annue, si fara' fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 2654 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1980 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-06-12;292~art3 · fonte del testo