(a) La Commissione sara' composta da dodici membri, di cui sei saranno cittadini degli Stati Uniti d'America, nominati dal Capo della missione diplomatica degli Stati Uniti a Roma, e sei cittadini italiani nominati dal Ministro degli affari esteri italiano. (b) La Commissione eleggera' tra i suoi membri un presidente che godra' degli stessi diritti di voto degli altri membri. (c) I membri saranno in carica per un anno a cominciare dal 31 dicembre successivo alla loro nomina, e tale carica sara' rinnovabile. I membri svolgeranno le loro funzioni senza compenso; la Commissione potra' autorizzare il pagamento delle spese incorse dai membri che partecipano alle riunioni della Commissione. La Commissione adottera' le regole e nominera' i comitati che riterra' necessari allo svolgimento dei propri compiti.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-06-12;292~accordo-art2 · fonte del testo