Scambio di documentazione Le due Parti contraenti si impegnano a procedere regolarmente a uno scambio di informazione e di documentazione in materia legislativa e di giurisprudenza.
Testo vigente dal 17 gennaio 2006
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Testo vigente dal 17 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2005-12-23;291~convenzione-art20 · fonte del testo
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