1. A meno che la presente convenzione non stabilisca disposizioni piu' rigorose, l'inserimento dei dati nel Sistema informativo doganale e' disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce. 2. A meno che la presente convenzione non stabilisca disposizioni piu' rigorose, l'utilizzazione dei dati del Sistema informativo doganale, compresa l'attuazione di qualsiasi azione ai sensi dell'articolo 5 suggerita dallo Stato membro che ha fornito i dati, e' disciplinata dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato che utilizza tali dati.

Testo vigente dal 20 agosto 1998

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-07-30;291~convenzione-art9 · fonte del testo