Il depositario dell'Accordo avvisera' senza indugio i Governi firmatari e aderenti di ogni firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o adesione al presente Protocollo, di ogni notifica fatta in conformita' degli articoli 6 e 7 di detto Protocollo e della data di entrata in vigore del presente Protocollo.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;291~protocollo-art12 · fonte del testo