• 1)Per curare l'esecuzione del presente Accordo e' costituita una Commissione Mista che sottoporra' raccomandazioni alle Autorita' competenti delle due Parti Contraenti.
  • 2)La Commissione Mista si riunira' in sessione ordinaria in linea di massima una volta l'anno, alternativamente a Roma e a Dakar, in data stabilita di comune accordo per via diplomatica.
  • 3)Potra' anche riunirsi in sessione straordinaria su domanda di una delle Parti Contraenti.
  • 4)La Commissione Mista avra' facolta' di costituire gruppi di lavoro al fine di studiare le questioni che rientrano nell'ambito del presente Accordo.
  • 5)La composizione e le competenze della Commissione Mista saranno definite dalle Autorita' marittime competenti delle due Parti Contraenti.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290~accordo-art18 · fonte del testo