Pensioni nel caso in cui la persona non soddisfi contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni dei due Stati contraenti (1) Qualora un lavoratore, anche tenendo conto della totalizzazione dei periodi di assicurazione di cui all'art. 11, non soddisfi nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, il suo diritto alla pensione e' determinato nei riguardi di ciascuna legislazione, a mano a mano che si realizzano tali condizioni.

Testo vigente dal 21 marzo 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29~accordo-art15 · fonte del testo