1. La presente Convenzione sara' soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. 2. La presente Convenzione sara' aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 14 a datare dal 17 novembre 1979. 3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che svolgera' le funzioni di depositario.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;289~art15 · fonte del testo