1. La presente Convenzione ha durata illimitata. Essa potra' essere denunciata da ciascuno dei due Paesi. La denuncia dovra' essere comunicata non oltre i tre mesi anteriori alla fine dell'anno solare in corso. In tal caso la Convenzione cessera' di avere vigore con effetto dal primo giorno dell'anno successivo. 2. In caso di denuncia della presente Convenzione le sue disposizioni continueranno a disciplinare i diritti acquisiti, relativamente ai quali non potranno trovare applicazione le eventuali disposizioni limitative delle legislazioni dei due Paesi. I diritti in corso di acquisizione in base alle disposizioni della presente Convenzione saranno disciplinati mediante accordo tra le Parti.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art37 · fonte del testo