Per soddisfare la condizione dei tre anni, di cui al capitolo IV articolo 3 secondo paragrafo della legge sull'assicurazione pubblica, saranno presi in considerazione, ove necessario, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione italiana.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art14 · fonte del testo