Le eventuali spese per la pensione sociale e per le prestazioni sanitarie di malattia, di cui agli articoli 3 e 9 della convenzione, faranno carico, rispettivamente, al "Fondo sociale" istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e al "Fondo sanitario nazionale".

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~approvazione-art3 · fonte del testo