Il Governo riconosce il diritto del Centro di organizzare convegni nella propria sede cosi' come, con il concorso delle autorita' italiane competenti, in altre localita' del territorio italiano.

Testo vigente dal 5 settembre 1997

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;286~accordo-art6 · fonte del testo