Il Centro dovra' consentire a rappresentanti dei servizi pubblici competenti che ne facciano richiesta e siano debitamente autorizzati di ispezionare, riparare, provvedere alla manutenzione, ricostruzione, spostamento di impianti, condutture, rete elettrica e collettori all'interno del Centro prendendo le opportune iniziative per ridurre al minimo gli ostacoli allo svolgimento delle funzioni del Centro.

Testo vigente dal 5 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-08-28;286~accordo-art2 · fonte del testo