(1) Per le decisioni della Commissione e' necessario l'accordo delle due Delegazioni; esse sono tuttavia subordinate, per divenire giuridicamente vincolanti, all'approvazione richiesta dalle disposizioni interne di ciascuno Stato contraente. I Capi Delegazione si informeranno reciprocamente dell'esito delle procedure di approvazione interna. (2) Qualora le Delegazioni non si dovessero accordare, ciascuna dovra' riferire al proprio Governo, illustrando la situazione e le diverse opinioni. Gli Stati contraenti tenteranno di pervenire ad una regolamentazione concorde delle questioni controverse. (3) La Commissione stabilira' il proprio regolamento interno. Questo dovra' contenere soprattutto disposizioni piu' dettagliate in merito allo stabilimento dei collegamenti tra i Capi delle due Delegazioni, alla formazione di gruppi tecnici, allo svolgimento di sessioni e sopralluoghi al confine, nonche' ai verbali ed alle decisioni della Commissione.

Testo vigente dal 9 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;283~accordo-art21 · fonte del testo