A salvaguardia dei termini, segnali di misurazione ed altri mezzi di demarcazione del confine di Stato, gli Stati contraenti adotteranno opportuni provvedimenti atti ad evitarne la rimozione, la distruzione, il danneggiamento e l'uso abusivo.

Testo vigente dal 9 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;283~accordo-art14 · fonte del testo