[1]- IMPIANTI ESISTENTI E PRASSI PRECEDENTI

[2]Ciascuna Parte contraente adotta tempestivamente le misure necessarie per esaminare:

  • i)la sicurezza di ogni impianto di smaltimento dei rifiuti radioattivi esistente nel momento in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti, e fare in modo che, ove necessario, tutte le migliorie che possono ragionevolmente esservi apportate, lo siano in vista di rafforzarne la sicurezza; le conseguenze di prassi precedenti in vista di determinare se un intervento sia richiesto per motivi di radioprotezione; tuttavia la riduzione del danno dovuta alla diminuzione della dose dovrebbe bastare a giustificare gli effetti negativi ed i costi connessi all'intervento, compresi i costi sociali..

Testo vigente dal 7 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-16;282~art12 · fonte del testo