[1]Art. IX

[2]((Qualsiasi difficolta' che possa sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sara' risolta per via diplomatica o attraverso qualsiasi altro mezzo adottato in base ad accordo tra le Alte Parti Contraenti.))

Testo vigente dal 12 luglio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;280~artix · fonte del testo