Per quanto riguarda le imposte sul patrimonio o sull'incremento del patrimonio, sono applicabili le disposizioni che seguono:

  • 1)nella misura in cui il patrimonio si compone:
  • a)di immobili con i loro accessori;
  • b)di imprese commerciali o industriali, comprese quelle di navigazione marittima e di navigazione aerea. L'imposta sara' applicata nello Stato al quale e' dovuta, in base agli articoli precedenti, l'imposta sui redditi derivanti dal detto patrimonio. Tuttavia, per quanto riguarda i valori nobiliari facenti parte del capitale realmente investito in una stabile organizzazione situata in uno degli Stati contraenti, l'imposta sara' applicata in questo Stato;
  • 2)nella misura in cui il patrimonio si compone di crediti, anche sotto forma di obbligazioni, garantiti da ipoteca immobiliare, l'imposta sara' applicata nello Stato in cui i beni immobiliari sono situati;
  • 3)per tutte ]e altre specie di patrimonio l'imposta sara' applicata nello Stato in cui e' domiciliato il contribuente.

Testo vigente dal 11 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-03-13;280~art15 · fonte del testo