' dei Beni Agendo nello spirito del paragrafo 2 dell'Articolo XI del Protocollo e subordinatamente alle restrizioni ivi contenute, il Governo Italiano riconoscera' che i beni, sia immobili che mobili, di proprieta' del Centro e sotto il controllo od attivita' del Centro, esclusivamente per scopi ufficiali, sono immuni da requisizioni, confische, sequestri od espropri e da ogni altro provvedimento cautelare.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;28~accordo-art4 · fonte del testo