di beni da fornitori esteri a. In circostanze normali, il Centro acquistera' sul mercato Italiano. b. Il Centro puo' stipulare contratti per la fornitura di beni con fornitori esteri. c. Il Governo Italiano, se cosi' richiesto dal Centro, usera' i suoi buoni uffici per facilitare la conclusione di tali contratti e si impegna a rilasciare le necessarie licenze od altre autorizzazioni richieste dai regolamenti relativi alla fornitura in Italia di beni, materiali e servizi al Centro.

Testo vigente dal 27 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;28~accordo-art12 · fonte del testo