[1]Segretario Generale

[2]1. il Segretario Generale e' nominato secondo le disposizioni dell'Allegato II alla presente Decisione. 2. Il Segretario Generale e' a capo del Segretariato: dirige tutte le attivita' del Segretariato e ne e' responsabile. 3. Il Segretario Generale rappresenta il Segretariato verso l'esterno e puo' concludere i contratti e altri negozi giuridici, secondo il diritto nazionale applicabile, necessari affinche' il Segretariato possa svolgere le proprie funzioni. 4. Il Segretario Generale gestisce le risorse finanziarie destinate al Segretariato, secondo quanto stabilito nell'Articolo 6 del presente Statuto e nell'Allegato III alla presente Decisione. 5. Il Segretario Generale predispone un rapporto annuale sulle attivita' svolte dal Segretariato e lo presenta alla Conferenza delle Alpi e al Comitato Permanente.

Testo vigente dal 5 gennaio 2006

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urn:nir:stato:legge:2005-12-15;279~allegato-i-art3 · fonte del testo