e titoli di viaggio I funzionari consolari hanno diritto di rilasciare, rinnovare, modificare o annullare:

  • a)i passaporti o gli altri titoli di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio; i funzionari consolari italiani hanno il diritto di rilasciare documenti di viaggio anche per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea;
  • b)i visti ed altri documenti appropriati.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art40 · fonte del testo