dal permesso di lavoro 1. I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti da ogni obbligo in materia di permesso di lavoro stabilito dalla legislazione dello Stato di residenza relativamente all'impiego della mano d'opera straniera. 2. I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consolari che non posseggono la cittadinanza dello Stato di residenza o che non siano residenti permanenti in detto Stato, non possono esercitare nello Stato di residenza altra attivita' privata a carattere lucrativa. In conformita' aI comma 1 del presente Articolo essi sono esenti dall'obbligo di ottenere l'autorizzazione per il collocamento al lavoro. 3. Le persone di cui al comma 2 del presente Articolo sono obbligate a lasciare il territorio dello Stato di residenza alla cessazione del loro contratto con i funzionari ed impiegati consolari a meno che', non ottengano uno specifico permesso di residenza e di lavoro dalle Autorita' competenti dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 4 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-15;277~art25 · fonte del testo