quadro delle rispettive leggi nazionali, in materia di prevenzione e lotta al terrorismo, la cooperazione si effettuera' attraverso:

  • a)il rapido scambio di informazioni dettagliate riguardanti le tecniche, i "modus operandi", le attivita' criminali e le strutture organizzative comunque ascrivibili alle organizzazioni terroristiche operanti sul territorio dei rispettivi Paesi, nonche' sui singoli soggetti sospettati di appartenere a tali gruppi;
  • b)scambio di informazioni in ordine ai canali di finanziamento utilizzati dalle organizzazioni terroristiche, alle eventuali modalita' di reimpiego, dei capitali ed ai collegamenti transnazionali, ivi compresa l'individuazione di persone fisiche e giuridiche comunque collegate alle organizzazioni medesime ed inserite nel correlativo circuito finanziario;
  • c)costante aggiornamento dello stato della minaccia terroristica.

Testo vigente dal 3 gennaio 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-12-09;274~accordo-art3 · fonte del testo