Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

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Corte costituzionale

15 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 93/2014

    Questione inammissibile
    10 aprile 2014

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come aggiunto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigra…

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di immigrazione · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 · Art. 14 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

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  • Ordinanza n. 170/2012

    Questione inammissibile
    27 giugno 2012

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 3 e 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazion…

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di immigrazione · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 · Art. 2 cost.

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  • Ordinanza n. 109/2010

    Questione inammissibile
    19 marzo 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5- ter , del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dal d.l. 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 12 novembre 2004, n. 271, impugnato, in riferimento agli artt. 13, 24, 97 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che, «al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 13 e all'art. 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo». La questione risulta proposta in maniera del tutto ipotetica e astratta, essendosi il rimettente limitato a dedurre una serie di generiche perplessità prive di alcun riferimento concreto ad effettivi condizionamenti esterni, idonei ad inficiare la propria imparzialità ed indipendenza nell'adozione del provvedimento giurisdizionale oggetto del giudizio principale. Inoltre, le motivazioni addotte a sostegno delle asserite lesioni ai parametri costituzionali invocati risultano fondate esclusivamente su meri inconvenienti di fatto, scaturenti dall'applicazione della norma censurata, estranei in quanto tali al controllo di costituzionalità. Sull'estraneità al controllo di costituzionalità dei meri inconvenienti di fatto, scaturenti dall'applicazione della norma censurata, v., ex plurimis , la citata sentenza n. 329/2009.

    Art. 13 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241 · Art. 13 cost. · Art. 24 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2004-11-12;271~art1 · fonte del testo