[1]L'art. 3 del predetto R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, e' modificato nei seguenti termini:

[2]«Art. 3. - Tutti i benefici che la Convenzione e l'Accordo, di' cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto e ogni altra Convenzione od Accordo internazionale concedono, abbiano concesso o concederanno agli stranieri in Italia in materia di brevetti d'invenzione, di disegni e modelli di fabbrica, di marchi di fabbrica o di commercio, di modelli di utilita' e di concorrenza sleale, s'intendono senz'altro estesi ai cittadini o sudditi italiani».

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 29 dicembre 1927 - Anno VI

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]Mussolini - Belluzzo.

[7]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo vigente dal 28 gennaio 1928

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urn:nir:stato:legge:1927-12-29;2701~art2 · fonte del testo