Le Parti svilupperanno ed incoraggeranno i rapporti tra gli operatori dei due Paesi nei settori produttivi e dei servizi, nonche' la realizzazione di progetti di investimento e la creazione di societa' miste. A tal fine, le Parti stabiliscono altresi' di elaborare ed attuare dei Piani di Azione congiunti, in particolare a vantaggio delle piccole e medie imprese.

Testo vigente dal 1 aprile 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2009-03-20;27~trattato-art3 · fonte del testo