[1]DI RITORNO DELLA NOTIFICA

[2]1. La Parte importatrice indirizza per iscritto all'autore della notifica, entro novanta giorni, una ricevuta di ritorno della notifica. 2. La ricevuta di ritorno della notifica indica:

  • a)La data di ricezione della notifica;
  • b)Se la notifica contiene, a prima vista, le informazioni di cui all'articolo 8,
  • c)Se convenga procedere conformandosi al quadro regolamentare della Parte importatrice o seguendo la procedura di cui all'articolo 10.

[3]3. IL quadro regolamentare nazionale di cui al paragrafo 2 c) di cui sopra, deve essere conforme al Protocollo. 4. Il fatto che la Parte importatrice non accusi ricevuta di una notifica, non significa che essa acconsenta al movimento transfrontaliero intenzionale.

Testo vigente dal 4 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-01-15;27~protocollo-art9 · fonte del testo