Ad integrazione della delega prevista dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1982, n. 516, il Presidente della Repubblica e' delegato a stabilire che le condizioni previste dall'articolo 2 della legge medesima non operano per i reati tributari ivi considerati riferibili a periodi di imposta gia' definiti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, ne' per i reati riferibili a periodi di imposta con accertamento divenuto definitivo alla stessa data.

Testo vigente dal 14 febbraio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-02-12;27~art2 · fonte del testo