L'exequatur e' concesso dall'autorita' competente secondo la legge del Paese in cui e' richiesto su domanda di una qualsiasi parte interessata. La procedura per una domanda di exequatur e' stabilita dalla legge del Paese in cui l'esecuzione e' richiesta.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art6 · fonte del testo