[1]Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, al riconoscimento ed alla esecuzione delle sentenze e delle decisioni arbitrali e all'estradizione.

[2]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TUNISINA desiderosi di mantenere e rafforzare i legami che uniscono i due Paesi ed in particolare di regolare i rapporti tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria, hanno convenuto di concludere una Convenzione ed hanno designato a tal fine come loro Plenipotenziari:

[3]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: l'On. Prof. Amintore FANFANI, Ministro per gli Affari Esteri,

[4]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TUNISINA: Il Signor Mongi SLIM, Ministro della Giustizia.

[5]I Plenipotenziari dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

[6]Articolo 1

[7]I cittadini di ciascuna delle Alte Parti Contraenti godranno sul territorio dell'altra Parte dello stesso trattamento dei nazionali in materia giudiziaria. Essi avranno a tale scopo libero e facile accesso ai tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei nazionali.

Testo vigente dal 21 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;267~art1 · fonte del testo