All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 giugno 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-14;265~art4 · fonte del testo