[1]PROTOCOLLO N. 1 SUI TESSILI E SUI CAPI D'ABBIGLIAMENTO

[2]ARTICOLO I

[3]Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati "prodotti tessili") elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunita'.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~protocollo-n-1-art1 · fonte del testo