[1]e tutela degli investimenti

[2]1. La cooperazione mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri. 2. Piu' in particolare, la cooperazione si prefigge: - il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia; - se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti; - l'applicazione di disposizioni adeguate per i trasferimenti di capitale; - una migliore tutela degli investimenti.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~art84 · fonte del testo