1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Testo vigente dal 16 settembre 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-08-19;260~art20 · fonte del testo