presente Convenzione si applica quando i crediti ceduti in virtu' di un contratto di factoring derivano da un contratto di vendita di merci concluso dopo l'entrata in vigore della Convenzione negli Stati contraenti a cui si riferisce l'alinea a) del paragrafo 1 dell'articolo 2, o nello Stato o negli Stati contraenti di cui all'alinea b) del paragrafo 1 di detto articolo, a condizione che:

  • a)il contratto di factoring sia concluso dopo questa data; o che b) le parti del contratto di factoring abbiano convenuto che la Convenzione si applica.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260~convenzione-art21 · fonte del testo