Stato contraente puo' in ogni momento dichiarare conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 6, che una cessione, fatta in base al paragrafo 1 dell'articolo 6, non ha effetto nei confronti del debitore che, al momento della conclusione del contratto di vendita di merci, abbia la propria sede di affari in questo Stato.

Testo vigente dal 31 luglio 1993

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1993-07-14;260~convenzione-art18 · fonte del testo